Interessi di mora tra imprese: quanto puoi chiedere nel 2026
Il cliente ti paga con due mesi di ritardo e ti sembra normale. Per la legge non lo è: quel ritardo ha un prezzo, e non lo decidi tu, lo fissa lo Stato ogni sei mesi.
Quando si applicano
Agli acquisti e alle vendite tra imprese e professionisti, e ai pagamenti della Pubblica Amministrazione verso le imprese. Li regola il D.Lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
- Corrono da soli. Dal giorno dopo la scadenza, senza bisogno di lettere o di messa in mora.
- Scadenza non concordata? Allora corrono 30 giorni dopo che il cliente ha ricevuto la fattura.
- Termini lunghi. Tra imprese, un termine di pagamento oltre i 60 giorni vale solo se è stato concordato espressamente e non è gravemente iniquo per chi deve ricevere i soldi.
Con i privati, cioè i consumatori, valgono invece gli interessi legali.
Il tasso nel 2026
Il tasso di mora è il tasso di riferimento della Banca centrale europea, maggiorato di 8 punti. Cambia ogni sei mesi e il Ministero dell'Economia lo pubblica in Gazzetta Ufficiale.
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 il tasso è 10,40%: tasso di riferimento 2,40% più 8 punti (comunicato del Ministero dell'Economia, Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2026).
Se il ritardo attraversa due semestri, si calcola ogni periodo con il suo tasso.
Come si calcolano
La formula è semplice:
importo × tasso × giorni di ritardo ÷ 365
Con il tasso del secondo semestre 2026 (10,40%):
| Fattura | Giorni di ritardo | Interessi di mora |
|---|---|---|
| 1.000,00 € | 30 | 8,55 € |
| 3.600,00 € | 60 | 61,55 € |
| 10.000,00 € | 90 | 256,44 € |
Ai quali si aggiungono i 40 € di spese di recupero.
I 40 € per le spese di recupero
Oltre agli interessi, tra imprese puoi chiedere 40 € fissi per ogni fattura pagata in ritardo, senza dover dimostrare di aver speso qualcosa (articolo 6 del D.Lgs. 231/2002). Se le spese per recuperare il credito sono state più alte e le puoi dimostrare, puoi chiedere anche quelle.
Conviene chiederli?
Sono tuoi per legge. Ma rinunciarci, o usarli come leva, è una scelta che fai tu.
Molti non li nominano nei primi solleciti, per non trasformare un promemoria in una discussione. Li scrivono nella lettera di messa in mora, quando il rapporto è già compromesso. Altri li offrono come sconto: «se paga entro venerdì, rinuncio agli interessi».
Quello che non conviene è non saperlo. Ogni fattura scaduta è un prestito che fai al cliente: almeno sappi quanto vale.
Casi particolari
Il contratto può prevedere un tasso diverso, purché non sia gravemente iniquo per chi deve ricevere i soldi. Per i prodotti agricoli e alimentari e per i contratti con la Pubblica Amministrazione ci sono regole particolari. Per come registrare gli interessi incassati chiedi al tuo commercialista.
Fonti: D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (articoli 4, 5 e 6), su Normattiva; comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2026. Le informazioni sono un aiuto pratico, non una consulenza legale o fiscale.
Domande frequenti
Gli interessi di mora valgono anche con i clienti privati?
No. Il D.Lgs. 231/2002 vale per le transazioni commerciali tra imprese e con la Pubblica Amministrazione. Con un consumatore si applicano gli interessi legali, più bassi.
Devo mandare la messa in mora per avere gli interessi?
No. Tra imprese gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza senza bisogno di costituire in mora il cliente (articolo 4 del D.Lgs. 231/2002).
Se in fattura non c'è una scadenza?
Se il termine di pagamento non è stato concordato, gli interessi decorrono 30 giorni dopo che il cliente ha ricevuto la fattura.